Errore
  • Errore nel caricamento dei dati del feed

RIPRESA LEZIONI

Si avvisa che da domani giorno 01-03-2018 le lezioni riprenderanno regolarmente

 


 AVVISO

A decorrere dalla data del 30 settembre p.v. eventuali MAD

(Messe a disposizione) vanno inviate all'indirizzo:

iismerlonimiliani@gmail.com

Dopo tale data il sistema non riceverà MAD su altri indirizzi dell'Istituto.   

                                                         Il Dirigente Scolastico

 


 


DAL 13 NOVEMBRE 2017 

CONSULTARE PER STUDENTI E PERSONALE SCOLATICO

Non categorizzato

Regolamento disciplinare

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dal D.l.vo 297/94, il principio ispiratore del presente regolamento si ricava dal disposto di cui all’Art. 4 del DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”.

Con riferimento ai doveri elencati nel predetto Statuto, relativamente al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della Comunità Scolastica nonché alla specificità di ogni scuola, vengono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e i relativi procedimenti.

Art. 2 - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Profili e Principi Generali

- Gli studenti sono direttamente responsabili sotto il profilo civile, penale, amministrativo di quanto compiuto in violazione di diritti e disposizioni disciplinari interne all’Istituto, in particolare in relazione ai doveri sanciti dallo “Statuto degli studenti”.

- La responsabilità disciplinare è personale, le sanzioni hanno carattere temporaneo e proporzionale alle infrazioni. In presenza di aggravanti/attenuanti in relazione alle specifiche condizioni, tenendo conto di episodi a se stante o ripetuti, possono essere erogate sanzioni di grado superiore o inferiore, oltre a prevedere l’integrazione con provvedimenti alternativi.

- La libera espressione di pensiero, opinioni, non può essere sanzionata purché manifestata correttamente e senza ledere l’altrui personalità. - I provvedimenti relativi alle infrazioni più gravi (come quelli che comportano una formulazione scritta) concorrono a determinare il voto quadrimestrale e/o finale di condotta ed eventualmente il credito scolastico per la parte in cui viene valutata la partecipazione al dialogo educativo.

Art. 3 - FINALITA EDUCATIVE DEI PROVVEDIMENTI

- Gli appositi provvedimenti disposti per le mancanze disciplinari hanno finalità educative formative e tendono a promuovere nello studente il senso della coscienza e della legalità, anche con la collaborazione delle famiglie.

- Lo scopo educativo deve realizzare anche la riparazione pratica del danno arrecato; in ogni caso in cui ciò è possibile e opportuno, la sanzione sarà accompagnata o consisterà in attività atte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza.

- Ogni provvedimento disciplinare, rispettoso della dignità personale dello studente, tenendo conto delle sue eventuali giustificazioni, deve tendere a ristabilire un ambiente scolastico ed un dialogo educativo sereni e costruttivi.

- L’Istituto, nell’ambito della sua autonomia, fin dall’inizio dell’anno scolastico, individua tramite il Collegio dei docenti, personale interno qualificato, (n° 3 docenti con funzione di Tutor), sensibile alle problematiche giovanili, che si interessi del recupero formativo degli studenti oggetto di sanzioni disciplinari.

- Il ruolo di “personale qualificato” può essere anche svolto dal Coordinatore di classe, in genere individuato per senso di responsabilità e capacità di mediazione. Lo studente stesso, in caso di difficoltà di interazione con il personale qualificato di cui sopra può segnalare un docente cui affidare le sue problematiche e il suo reinserimento.

- In alternativa alle sanzioni disciplinari, il Consiglio di classe, su suggerimento del personale che segue lo studente nel processo di recupero, individua le forme più appropriate di intervento che potranno consistere in:

    • attività a favore della comunità scolastica (pulizia, manutenzione locali interni ed esterni, attività manuali specifiche in officina, laboratori);
    • attività a favore di altre Comunità (Avis, Associazioni umanitarie, sanitarie) a seguito di accordi con le stesse, realizzati da parte dell’Istituto.
    • attività in generale tese al rafforzamento del senso di fiducia verso se stessi e gli altri per valorizzare abilità che poco emergono in ambito scolastico;

- Se l’infrazione ha inciso negativamente sul profitto, possono essere attivati compiti di recupero, lezioni, approfondimenti tramite sportelli didattici con insegnanti della classe o altri insegnanti disponibili.

Art. 4 - CATEGORIE DELLE INFRAZIONI

Le mancanze disciplinari contemplate dal presente articolo comportano l’applicazione di interventi sanzionatori.

A. Irregolare frequenza delle lezioni correlata a negligenza abituale, con ammonimenti scritti superiori a 5 a quadrimestre.

B. Mancanza di rispetto verso il personale tutto dell’Istituto, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, dei compagni, delle Istituzioni in genere.

C. Atteggiamenti che impediscono e turbano l’attività scolastica (intimidazioni, nonnismo, espressioni volgari, bestemmie, atti di razzismo) in violazione dei principi di democrazia, del rispetto della diversità etnica, di principi religiosi e morali.

D. Turbamento del regolare e ordinato andamento della scuola in relazione anche ad atti e comportamenti che compromettono il rapporto di collaborazione, fiducia, lealtà ed onestà come l’alterazione e la falsificazione di documenti e firme.

E. Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento di Istituto, e delle Direttive impartite dal Dirigente Scolastico o altri organi Superiori. Continue trasgressioni alle norme infortunistiche (es. rifiuto dell’utilizzo del prescritto abbigliamento per le attività di laboratorio o officine come occhiali, camici).

F. Scorretto uso di materiale didattico e danneggiamento di locali, attrezzature; provocazione danni in genere al patrimonio della scuola, non condivisione della responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico avendone cura.

Le infrazioni di cui al presente articolo sono state elencate in modo indicativo, senza alcun ordine di progressiva gravità; per comportamenti non previsti esplicitamente verrà applicato il criterio dell’analogia.

Art. 5 – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni per le violazioni di cui all’art. 4 sono accertate dal personale docente, tramite trascrizione sul registro personale e/o di classe e/o comunicazione verbale o scritta al Dirigente Scolastico, dal personale ATA tramite comunicazione verbale o scritta al Dirigente Scolastico o ai responsabili dei laboratori, della biblioteca ecc., dallo stesso Dirigente Scolastico tramite trascrizione sul registro di classe. Dai suoi collaboratori.

Art. 6 – TIPOLOGIA DI SANZIONI E ORGANI DEPUTATI ALL’APPLICAZIONE

Premessa l’individualità delle sanzioni (solo in caso di impossibilità di individuare il singolo responsabile anche per chiara complicità del gruppo o dell’intera classe la sanzione si applica al gruppo o alla classe) vengono di seguito elencati i principali provvedimenti e i soggetti deputati all’applicazione:

  1. Ammonizioni verbali o scritte da annotare sui registri di classe (Docente/Dirigente Scolastico);
  2. Ammonizione scritta da annotare sul registro di classe con convocazione dei genitori (Dirigente Scolastico);
  3. Sospensione temporanea dei permessi di uscita (Dirigente scolastico);
  4. Esclusione da viaggi di istruzione con obbligo di frequenza delle lezioni in classi non partecipanti al viaggio (Dirigente Scolastico su parere del Consiglio di classe);
  5. Annullamento o riduzione dei viaggi di istruzione (Dirigente scolastico su parere del Consiglio di classe);
  6. Esclusione dal partecipare a stages, attività extrascolastiche, scambi culturali (es. Progetto Leonardo) (Dirigente Scolastico con parere del Consiglio di classe);
  7. Risarcimento e/o riparazione di danni quantificati (Dirigente Scolastico);
  8. Obbligo di pulire, tinteggiare, raccogliere cartacce, lavare, per ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato (Dirigente Scolastico);
  9. Allontanamento dalla classe, sotto la personale responsabilità del Docente che lo ha stabilito e annotato sul registro di classe, affidando lo studente ad un docente tutor (personale qualificato individuato dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno) che farà svolgere compiti-lavori previamente predisposti, in ambienti quale altra aula o biblioteca;
  10. Allontanamento dalle lezioni per non più di 15 giorni per gravi e reiterate infrazioni, con possibilità di ricorrere avverso la decisione del Consiglio di Classe presieduto dal D.S. all’Organo di Garanzia esterno (C.S.A.) entro 30giorni dall’emissione della sanzione.

Art. 7 - EROGAZIONE DELLE SANZIONI

Gli organi e soggetti competenti applicano le sanzioni disciplinari secondo quanto segue, valutando la gravità dell’infrazione e di eventuali aggravanti o attenuanti:

a) per le mancanze di cui al punto A Art. 4, si applicano le sanzioni: 1,2,3,4,5,6, Art. 6;

b) per le mancanze di cui ai punti B e C Art. 4, si applicano le sanzioni: 1,2,3,4,5,6,9,10, Art. 6;

c) per le mancanze di cui al punto D Art. 4, si applicano le sanzioni 1,2,3,4,5,6,9,10, Art. 6 e/o le sanzioni previste già previste nei singoli regolamenti;

d) per le violazioni di cui al punto E – F art. 4 si applicano le sanzioni 1,3,4,5,6,7,8,9,10, Art. 6.

La recidività è da considerarsi aggravante, come anche l’aver commesso il fatto nel corso di viaggi istruzione, visite guidate, iniziative in genere che si svolgono al di fuori della scuola e che coinvolgono soggetti-strutture esterne.

ART. 8 - INFRAZIONI GRAVI E/O DI RILEVANZA CIVILE E PENALE

Si elencano di seguito alcuni gravi comportamenti per i quali si applica la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica (punto 10 art. 6) in caso di accertata responsabilità dello studente, ferma restando la responsabilità civile e penale per estremi di reato perseguibili d’ufficio o per i quali sono avviati procedimenti penali dall’autorità giudiziaria:

a) atti contro la pubblica decenza; atti lesivi dell’integrità fisica (percosse, lesioni);

b) ingiurie e diffamazioni;

c) istigazione all’illecito e provocazione di risse;

d) atti contro la proprietà privata e pubblica (furti, danneggiamenti);

e) uso e spaccio di stupefacenti;

f) numero eccessivo di ammonizioni disciplinari verbalizzate;

g) falsificazione firme, alterazione e/o furto di documenti ufficiali.

Art. 9 - PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Il provvedimento disciplinare è la conseguenza dell’accertamento del fatto che costituisce infrazione disciplinare.

- Lo studente, contestatogli gli addebiti, deve sempre essere sentito affinché possa esporre le proprie ragioni.

- La contestazione viene fatta privatamente e per iscritto, invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni, mediante comunicazione all’interessato e alla famiglia da farsi entro 3 giorni dall’accadimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le giustificazione scritte e richieste debbono pervenire al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, sottoscritte dai genitori in caso di minori.

- In caso di proposta di allontanamento, possono essere ascoltati in sede di Consiglio di classe Disciplinare, anche su loro richiesta, lo studente e i genitori.

- Della decisione, (sanzione e sue motivazioni), devono essere urgentemente informati per iscritto lo studente e la famiglia anche per concordare le iniziative da intraprendere per il reinserimento nella comunità scolastica.

- In caso di particolari gravità e pericolo, il Dirigente può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.

- E’ sempre possibile, anche su segnalazione dello stesso studente, cambiare da parte del Dirigente Scolastico la sanzione disciplinare inflitta in attività a favore dell’Istituto o Associazioni, Istituzioni esterne alla scuola.

Art. 10 - RICORSI E ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Nei confronti dei provvedimenti che danno luogo a sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dal punto 10 art. 6 del presente regolamento, è ammesso ricorso ai sensi del DPR. 249/98 (Statuto Studenti) all’Organo di garanzia interno, costituito come segue:

- Dirigente Scolastico (funzioni di Presidente)

- N. 2 docenti eletti dal Collegio Docenti

- N. 1 studenti (designato dal Comitato Studentesco)

- N. 1 ATA (Collaboratore Scolastico eletto dall’assemblea ATA)

- N. 1 genitore (es. Presidente del Consiglio di Istituto ) o genitore eletto dai rappresentanti di classe dei genitori.

Il Dirigente Scolastico designa all’interno dei membri un segretario verbalizzante.

Tale Organo ha validità annuale e oltre a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, decide sulle controversie interne relative all’applicazione del presente regolamento.


Il Presente regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto all’unanimità nella seduta del 6 Maggio 2005, diviene parte integrante della Carta dei servizi di Istituto, con decorrenza dal 1 Settembre 2005.

Al termine del primo anno scolastico sarà sottoposto a verifica di valutazione, per eventuali integrazioni o modifiche, da parte del richiamato organo Istituzionale.

Il presente regolamento di Istituto dall'anno scolastico 2011/2012 vale per i provvedimenti disciplinari di entrambi gli Istituti.