2.La vigilanza degli alunni
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Art.5
L'ordinato accesso degli alunni nelle aule all'inizio delle lezioni avviene sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico e di quello docente in servizio.
Art. 6
L'uscita degli alunni, al termine delle lezioni, avviene per piani, a cominciare dal primo, e sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico in servizio rispettivamente nella classe e nel piano. Per un agevole sfollamento può essere consentito dal Preside l'uso delle 2 porte principali dell'Istituto, previa assicurazione della presenza del personale di servizio di vigilanza.
Art. 7
Durante l'intervallo l'insegnante dell'ora che si è conclusa assicura la vigilanza nel piano, coadiuvato dal personale collaboratore scolastico assegnato allo stesso piano.
Art. 8
I trasferimenti in aule diverse da quelle speciali o di laboratorio devono essere ridotti al minimo, nel rispetto delle esigenze della didattica. L'obbligo di vigilanza è assolto dal personale collaboratore scolastico e dal docente che ha completato l'ora, se libero. In caso di spostamento su altro piano o laboratori, palestra, l’insegnante che sta completando l’ora e/o quello subentrante, se non impegnati successivamente con altra classe, accompagnano gli studenti. In ogni caso il personale ausiliario collaborerà nella sorveglianza degli spostamenti. Gli spostamenti degli alunni attraverso i corridoi e i piani per l’acquisto delle merende devono essere minimizzati. A tal fine sono incaricati collaboratori scolastici, opportunamente individuati dal Dirigente Scolastico. Durante l’intervallo è severamente proibito allontanarsi dall’Istituto: eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni disciplinari.
Art. 9
Durante l'ora di lezione gli studenti possono uscire dall'aula con il permesso dell'insegnante; sarà cura di quest'ultimo verificare che la richiesta derivi da un’effettiva esigenza ed evitare, nei limiti delle proprie possibilità, uscite frequenti ed ingiustificate. Il personale ausiliario, in servizio al piano, provvederà ad aprire i bagni, che risultano di norma usufruibili solo durante l’intervallo, in occasione di eventuali richieste autorizzate e segnaleranno tempestivamente usi impropri dei servizi. Le uscite dall’aula degli studenti, a richiesta degli stessi, per pratiche di segreteria o per raggiungere la biblioteca, l’Ufficio del Dirigente, altri locali di servizio dell’Istituto si effettueranno, in caso di effettiva necessità, solo negli orari previsti da ciascuno di detti uffici.
Art.10
Ai sensi della Legge 146/90 e delle norme di garanzia del funzionamento dei servi-zi pubblici essenziali, saranno emanate dalla Dirigenza Scolastica precise disposizioni, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L. comparto scuola e degli accordi stipulati con .U., cui il personale scolastico dovrà attenersi scrupolosamente, in caso di sciopero.