3.Ritardi e le uscite anticipate

Art.11

Gli studenti in ritardo alla prima o alla seconda ora di lezione possono entrare all'inizio dell'ora successiva, previa esibizione al Preside o ad un suo delegato della giustificazione del ritardo.

Nel caso in cui il ritardo sia dovuto a situazioni eccezionali, (ritardo mezzi di trasporto, situazioni climatiche particolari ecc..), lo studente va subito accolto in classe, rimandando al giorno successivo l’esibizione di giustificazione scritta.

Art.12

Le richieste di entrata in Istituto dopo le ore 10.00 possono essere consentite a studenti minorenni accompagnati da un genitore o forniti di idonea giustificazione annotata sul libretto, da sottoporre a verifiche in caso di ripetuti ritardi. Anche gli ingressi in ritardo degli studenti maggiorenni potranno essere oggetto di verifica.

Art.13

I ritardi e le uscite anticipate   vanno annotati sul registro di classe e perio-dicamente comunicati alle famiglie tramite mezzi idonei ( sistema on-line, lettera scritta o telefono), indistintamente per alunni maggiorenni e minorenni. Il Dirigente Scolastico si riserva di verificare l’attendibilità della richiesta.

Art.14

Gli studenti non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni. Qualsia-si concessione di uscita anticipata rientra nelle competenze del  Dirigente Scolastico o del  suo collaboratore delegato.

La richiesta di uscita anticipata per gravi e documentati motivi deve essere presentata entro le ore 9.00 e l'eventuale concessione immediatamente registrata, dal Docente in servizio, nel registro di classe.

Mensilmente la segreteria didattica predispone l'elenco di uscite anticipate che sottopone all'attenzione del  Dirigente, per tutti i provvedimenti di sua competenza.

Altre uscite non rientranti nella casistica dei gravi e giustificati motivi potranno essere concesse, tenuto conto dell’attività didattica in svolgimento e del parere dell’insegnante coinvolto.

Il numero degli  ingressi in ritardo e delle uscite anticipate, non causati da forza maggiore, non  devono essere normalmente superiori a n°3 per quadrimestre, pena la richiesta diretta e personale di giustificazione da parte del genitore.

Art.15 

L'alunno minorenne potrà lasciare anticipatamente l'Istituto solo in presenza di un genitore o di una persona designata dalla famiglia.

Art.16

Le assenze vanno giustificate, tramite il libretto personale, dal genitore o da chi ne fa le veci per gli alunni minorenni.

Per gli  studenti che praticano attività sportiva a livello agonistico, le richieste di uscite anticipate devono essere documentate mediante richiesta delle Società Sportive di appartenenza con indicazione del calendario di impegni, da presentare di volta in volta o una tantum per l’intero anno scolastico.

In ogni caso occorre congiuntamente presentare richiesta di uscita sul libretto delle giustificazioni, firmata dal genitore se lo studente è minorenne. Per lo studente minorenne si ribadisce, anche in questo caso, la necessità della presenza del genitore, tutore o persona delegata per l’uscita.

Art.17

Lo studente maggiorenne ha la responsabilità delle proprie giustificazioni. si riserva di comunicare alle famiglie assenze abituali o ripetute. Le assenze superiori a 5 giorni, causate da malattia, vanno giustificate con allegato certificato medico, attestante che l'alunno è esente da malattie.

Le assenze superiori a 5 giorni non dovute a malattia vanno giustificate, per gli alunni minorenni, direttamente dai genitori o da chi ne fa le veci.

Il  Dirigente Scolastico può, a sua discrezione, richiedere la giustificazione diretta dei genitori, anche per gli alunni maggiorenni.

In caso di assenze ripetute, superiori in numero di 5 per quadrimestre e non opportunamente giustificate, il Dirigente scolastico può irrorare le sanzioni disciplinari previste nell’apposito regolamento all’art. 6    p. 2-8. 

Art.18

Lo studente maggiorenne può presentare richiesta al  Dirigente Scolastico di uscita anticipata, previa acquisizione del visto di assenso degli insegnanti interessati. 

Art.19

In caso di mancata giustificazione l'alunno minorenne potrà essere riammesso in classe, previa annotazione sul registro.

La mancanza di giustificazione per due giorni successivi determina l'immediata comunicazione alla famiglia, sia in caso di maggiore o minore età e la possibilità che l'alunno, per provvedimento di competenza del  Dirigente, venga rinviato a casa.

 

<Prec                                                                                                                  Succ>

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