Regolamento

10.Norme disciplinari

Art.67

A mente dell'art. 5 delle legge 241/90 sono stati individuati i "Responsabili dei procedimenti amministrativi" con i tempi di definizione degli stessi atti.

Art.68

Oltre le procedure ordinarie indicate nella parte III della "Carta dei Servizi", l'utente, in applicazione della legge 241/90 e del D.P.R. 352/92, può accedere ai documenti amministrativi secondo le indicazioni richiamate dalle stesse disposizioni.

Art.69

La disciplina dei casi di esclusione ad atti specifici sarà oggetto di apposito regolamento da emanare nel corso dell'anno scolastico, nel rispetto delle disposizioni richiamate.

Art.70

Il regolamento, una volta approvato ed emanato diverrà parte integrante della presente "Carta dei servizi".

Art.71

In attesa di emanazione del regolamento si disciplina l'esclusione dall'accesso secondo i casi previsti dall'Art. 8 del D.P.R. 352/92, garantendo comunque la     visione degli atti ammini­strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici soggettivi.

Art.72

Il corrispettivo omnicomprensivo per il rilascio di copia dei documenti am-ministrativi è di  Euro 0.26 da 2 copie,  Euro 1,29 da 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio (C.M. 163/93). Capo XI – Tutela della privacy (L. 675/96 – Dlgs 196/2003 )

Art.73

In applicazione delle Leggi sulla  “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati personali acquisiti o che verranno acquisiti, sono e saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali nei limiti stabiliti dalle stesse Leggi e Regolamenti in atto.

Art.74

Al momento dell’instaurazione del rapporto giuridico, si procede alla prescritta informativa garantendo all’interessato l’uso lecito e corretto dei dati personali precisando la maniera del trattamento, (cartaceo, informatico, verbale e altro) e rendendo nota la facoltà per l’interessato stesso di esercitare i diritti di cui all’art. 13  del Dlgs 196/2003.

Art.75 

L’Amministrazione procederà, nel rispetto delle disposizioni vigenti,  ad un’attenta valutazione delle situazioni che possano implicare contemporaneamente possibilità di accesso ai documenti amministrativi, (diritto alla trasparenza) e necessità di garantire la riservatezza personale.

 

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9.Accessi ai servizi

Art.58

Le classi intermedie sono formate con il criterio del rispetto della continuità didattica. I ripetenti vengono smistati in base alle richieste formulate ed alle esigenze di un'equa distribuzione fra le sezioni diverse da quella di provenienza.

Art.59

Le classi iniziali vengono formate con un'equa distribuzione degli allievi in re-lazione al profitto (giudizio finale scuola media o biennio istituto).

Art.60

Viene effettuata la composizione potenziata da elementi positivi, in presenza di un alunno "H".

Art.61

Viene rispettata la territorialità di provenienza, purché il gruppo non sia eccessivo da determinare scompensi all'in­terno della classe formata.

Art.62

Si possono formare classi bilingue, quando il numero degli alunni lo consenta.

Art.63

Si possono formare squadre di educazione fisica per gruppi classe, quando le esigenze organizzative e didattiche della disciplina lo consentano.

Art.64

Nelle classi, con maggioranza di alunni  che non seguono l'insegnamento della Religione cattolica, si sistemerà, nell'orario generale di lezione e nei limiti delle possibilità generali, l'insegnamento della disciplina alla prima e all'ultima ora.

Art.65

Gli insegnanti vengono assegnati alle classi secondo il principio, ove possibile, del-la continuità didattica e delle specifiche richieste per corsi sperimentali. 

Art.66

Il Direttore dell'Ufficio Tecnico è il Preside, che individua le competenze e designa il docente Tecnico-Pratico, dell'area assegnata in organico, per tale funzione.

All'Ufficio Tecnico possono essere assegnati dal  Dirigente, in via temporanea e nei limiti dei carichi di lavoro individuati, assistenti tecnici delle varie aree, a supporto del docente Tecnico-Pratico.

 

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7.Rapporti scuola - famiglia

Art.38

Sono favorite ed agevolate le forme attraverso le quali si realizzano le co-municazioni con studenti e genitori. Oltre ai  mezzi informativi di cui agli articoli seguenti sono presenti in Istituto: bacheca per studenti, bacheca per genitori, bacheca sindacale.

Art.39

Per tale fine, in casi di ravvisata rapida necessità, sono utilizzabili tutte le apparecchiature di segreteria, previa autorizzazione del Preside o del docente collaboratore.

Art.40

Le comunicazioni ordinarie alle famiglie (ad es. in caso di scioperi e assemblee sindacali), vengono effettuate normalmente in forma scritta, con nota consegnata agli studenti, circolare letta in classe, lettera recapitata per posta, nota su sito Internet ed eccezionalmente per via telefonica.

Le stesse comunicazioni    possono essere acquisite, come quelle relative a valutazioni, assenze, ritardi e uscite anticipate, tramite password personale, collegandosi al sito Internet dell’Istituto (Progetto Wave - Mastercom).

Art.41

All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti, nel quadro delle attività funzionali all'insegnamento, indicano l'ora settimanale per gli incontri, in orario antimeridiano, con le fa­miglie. si farà carico di pubblicare all'Albo tale orario e, tramite gli studenti, comunicarlo alle famiglie.

Art.42

I genitori, anche non rappresentanti, possono partecipare, su richiesta del Consiglio e con autorizzazione del  Dirigente, alle riunioni degli organi collegiali, non vincolate da disposizioni limitative generali.

Art.43

Nei periodi indicati dal calendario annuale delle attività predisposte, i docenti incontrano in orario pomeridiano le famiglie per le comunicazioni riguardanti il rendimento scolastico degli studenti.

Art.44

ll Dirigente Scolastico comunicherà direttamente e personalmente con le classi, nei casi segnalati e ritenuti necessari.

Art.45

Tutti i provvedimenti emessi in forma scritta saranno in copia affissi all'Albo d’Istituto.

Art.46

I rappresentanti di classe, sia della componente studenti che di quella genitori, possono conferire con il  Dirigente Scolastico nelle forme più rapide consentite dalla disponibilità operativa.

 

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8.Criteri

Art. 47

Sono autorizzabili assemblee studentesche di classe o d’Istituto, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di 2 ore massimo al mese per le assemblee di classe e per l'orario di lezione di una giornata al mese per quelle d’Istituto. Queste ultime  possono essere gestite anche con criteri differenti, come la concentrazione  in giorni  consecutivi  in relazione a particolari iniziative socio–culturali. 

Art.48

Le assemblee di classe sono richiedibili dai relativi rappresentanti, quelle d’Istituto dal Comitato Studentesco costi­tuito dai rappresentanti di classe.

Art.49

Entro il mese di Ottobre i rappresentanti di classe ed il Comitato Studentesco devono presentare alla Presidenza, per la preventiva approvazione, il piano annuale delle assemblee.

Art.50

Le singole assemblee del piano annuale approvato devono essere confermate alla Presidenza almeno 5 giorni prima della data esecutiva prevista.

Art.51

Non possono, di norma, essere autorizzate assemblee nell'ultimo mese di lezione, né assemblee ricadenti nello stesso giorno della settimana.

Art.52

Tutte le assemblee si devono svolgere nel più assoluto rispetto delle regole comportamentali di correttezza e rispetto fra i partecipanti e verso le strutture.

Art.53

Nella prima seduta delle assemblee di classe e di Isti­tuto gli studenti eleggono il Presidente e il Segretario dell'as­semblea, avente il compito della verbalizzazione della seduta.

Art.54

Il Dirigente o un suo delegato può sciogliere, su segnalazione del personale scolastico addetto alla vigilanza, le assemblee in caso di non ordinato svolgimento.

Art.55

I genitori eletti nei consigli di classe costituiscono il Comitato dei Genitori.

Art.56

Il Comitato dei Genitori può richiede l'uso dei locali dell'Istituto, per svolgere in orario pomeridiano assemblee dei genitori.

Art.57

Il Comitato dei Genitori presenterà alla Presidenza, dopo ogni assemblea d’Istituto autorizzata, una relazione dettagliata sulle problematiche trattate.

 

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6.Assemblee

Art.36

All'inizio di ogni anno scolastico, dopo la definizione dei P.O.F. da parte degli organi competenti, viene definito il calendario di massima delle riunioni.

Art.37

Gli atti deliberativi degli organi collegiali: Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consigli di Classe aperti alle componenti sono resi di pubblica conoscenza interna, attraverso la pubblicazione all'Albo, ed esterna mediante l'attuazione delle procedure di accesso, previste dalle disposizioni vigenti (D.P.R. 352/92) e dal regolamento d’accesso dell'Istituto.

 

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