5.Funzionamento degli organi collegiali
- Dettagli
- Visite: 3063
Art.25
La convocazione ordinaria degli organi collegiali avviene mediante comunicazione scritta esposta all'albo dell'Istituto almeno 5 giorni prima con obbligo degli interessati di sottoscrizione per presa visione. Per il Consiglio d’Istituto, e la componente genitori nei consigli di classe, la convocazione dovrà essere recapitata ai singoli membri nei termini temporali indicati.
Art.26
Il Presidente dell'organo collegiale può effettuare, in casi di riconosciuta urgenza sopraggiunta, convocazioni straordinarie telegrafiche o telefoniche, nelle 24 ore successive all'urgenza riscontrata.
Art.27
I componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva devono confermare la loro partecipazione alla convocazione ordinaria il giorno successivo al ricevimento della convocazione.
Art.28
Le convocazioni devono contenere:
-
data, orario e luogo di svolgimento;
-
ordine del giorno;
-
indicazione del Presidente;eventuale documentazione da utilizzare o produrre al termine della riunione;
-
tempi previsti di svolgimento della seduta.
Art.29
Le sedute del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono valide se presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art.30
Il Consiglio d’Istituto può, a richiesta dei suoi componenti approvata dalla maggioranze dei 2/3, convocare rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali, dei Collegi Professionali e comunque personalità di riconosciuta fama per approfondire argomenti di specifica competenza ed utilizzo generale.
I rappresentanti convocati non partecipano comunque alla fase deliberante delle attività. In seno al Consiglio di Istituto possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione, anche su loro richiesta, gli studenti facenti parte della Consulta studenti relativamente a tematiche rilevanti per l’organizzazione della scuola, anche in ottemperanza al DPR 567/96.
Art.31
Il Presidente e i membri dell'organo collegiale possono richiedere l'inversione dell'ordine del giorno, previa approvazione da parte della maggioranza dei componenti.
Art.32
Qualunque componente dell'organo collegiale può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un determinato argomento, purché la richiesta venga presentata in data antecedente alla convocazione e sia documentata la motivazione.
Art.33
Possono essere sottoposte a votazioni proposte da inserire all'ordine del giorno fra le varie ed eventuali, purché la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'assemblea sia favorevole all'inserimento.
Art.34
All'inizio di ogni seduta e dopo la verifica del numero legale, l'organo collegiale dovrà espressamente dichiarare la validità e veridicità della verbalizzazione della seduta precedente, opportunamente pubblicata almeno 5 giorni prima all'Albo d'Istituto.
Art.35
Nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e del presente regolamento generale, dopo l'insediamento ogni organo collegiale potrà definire uno specifico regolamento tecnico-operativo, che diverrà parte integrante del presente.